PENSIONATI LAVORATORI: SI PUO'?
Una delle domande più frequenti che vengono rivolte alle nostre operatrici ed operatori da parte degli assistiti durante l’istruzione delle domande di pensione in Italia riguarda la compatibilità della condizione da pensionato e quella da lavoratore, ovvero se il sistema italiano consenta ai
pensionati di lavorare.
Riteniamo utile pertanto spendere qualche parola al riguardo ed elencare le casistiche principali, considerata la complessità della Norma italiana e le multiple tipologie di pensioni, ed i diversi principi che ne regolano l’erogazione.
Cominciamo col dire che, in tutti i casi, la Norma prevede che nel mese di decorrenza della pensione la/il beneficiario non deve avere nessun rapporto di lavoro dipendente in corso. Passato quel mese in linea generale il o la pensionata può riprendere l’attività lavorativa dipendente senza comunicare nulla all’INPS, ma attenzione alle eccezioni.
Chi ha raggiunto il diritto alla pensione anticipata attraverso il riconoscimento del Lavoro Precoce, ovvero può far valere 12 mesi di contribuzione effettiva antecedente al 19° anno di età – e assolve una
delle condizioni indicate dalla legge – se da una parta può accedere alla pensione con un requisito contributivo agevolato (41 anni), d’all’altro dovrà attendere un numero di mesi equivalente allo “sconto” beneficiato sul requisito contributivo ordinario (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) per poter riprendere l’attività lavorativa.
I beneficiari delle pensioni anticipate chiamate “Quote” (Quota 100, Quota 102 e Quota 103) invece non possono riprendere l’attività lavorativa prima del compimento dell’età pensionabile di vecchiaia (attualmente 67 anni), unica eccezione una serie di lavori accessori, indicati in un’apposita lista
che producano un reddito non superiore a 5.000 euro lordi all’anno.
Chi andrà o è andato in pensione nel sistema Contributivo puro, cioè chi ha versato l’interezza dei propri contributi dopo il 31/12/1995, può stare più tranquillo, perché, fatta salva la cessazione nel mese di decorrenza del lavoro dipendente per loro i redditi da pensione sono interamente cumulabili
coi redditi da lavoro dipendente, autonomo o di collaborazione.
Facciamo rientrare nel sistema contributivo puro anche le pensioni anticipate Opzione Donna, anche se in presenza di contributi versati prima del 1996. Questo in ragione delle modalità con cui viene calcolato questo assegno pensionistico: interamente contributivo. In base a questo principio, nonostante la normativa non si esprime al riguardo, la pensione maturata con Opzione Donna
può essere considerata pienamente cumulabile coi redditi da lavoro.
Ultima categoria da citare sono le pensioni di invalidità.
La pensione di inabilità non è assolutamente cumulabile coi redditi da lavoro, mentre l’assegno ordinario di invalidità non richiede la cessazione dall’attività lavorativa neanche nel mese di decorrenza.
Per chiudere, ricordiamo a tutte/i che la ripresa dell’attività professionale (in Italia) comporta che il pensionato lavoratore riprenda a versare i contributi previdenziali. Si tratta di contributi che
potranno essere valorizzati (trascorsi 5 anni dalla decorrenza della pensione) in un supplemento di pensione.
Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro ufficio del Patronato ACLI in Svizzera
Ufficio Comunicazione e Stampa, Patronato ACLI Svizzera