SuperBonus 110% e pensione italiana
> SUPERBONUS 110
Buongiorno,
sono residente in Svizzera e vorrei sostituire gli infissi della mia casa in Italia. Posso godere del Superbonus al 110% disposto dal Decreto Rilancio?
Giovanni
Egregio signore
In base alle linee guida emanate dall’Agenzia delle Entrate, per il solo intervento da lei indicato, l’accesso al superbonus è precluso poichè è richiesta la messa in atto di almeno un altro intervento cosiddetto “trainante”, ovvero di “isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici”, oppure di “sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti
centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari”. In pratica, ai sensi del Superbonus, la legge opera questa netta distinzione fra interventi “trainanti” – fondamentali, salvo
casi specifici, per applicare la detrazione al 110% – e interventi “trainati”, cioè tutti gli altri, che da soli, normalmente, sarebbero detraibili alle condizioni ordinarie (al 50 o 65%). Ciò significa anzitutto che il 110% viene applicato agli interventi “trainanti” che abbiamo detto (isolamento termico o sostituzione degli impianti), e che per applicarlo su un intervento minore (“trainato”), come ad esempio la sostituzione degli infissi, ci sarebbe bisogno, al tempo stesso, di effettuare anche un lavoro “trainante”.
>PENSIONE ITALIANA
Buongiorno,
vivo in Svizzera da molti anni e riscuoto una pensione italiana. Vorrei sapere se è corretta l’interpretazione che tale pensione è imponibile solo in Svizzera.
Marta
Gentile signora
Possiamo rispondere che tale interpretazione è corretta in linea generale, ma bisogna fare attenzione alla gestione, privata o pubblica, della pensione erogata.
Per la tassazione delle pensioni italiane corrisposte ad una persona residente in Svizzera, bisogna far riferimento alla convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra due Stati, sottoscritta il 9 marzo 1976 ed entrata in vigore il 27 marzo 1979, in base alla quale le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.
Le pensioni private sono assoggettate ad imposizione esclusiva nello Stato di residenza del contribuente, quindi in Svizzera nel nostro caso.
Le pensioni pubbliche, invece, sono tassate in Svizzera solo se il pensionato possiede la nazionalità svizzera o estera (e non quella italiana). Pertanto, se il pensionato possiede la nazionalità italiana, le pensioni pubbliche sono tassate in Italia.
Se una pensione di gestione privata erogata a un contribuente residente in Svizzera risulta assoggettata ad IRPEF, è possibile richiedere all’INPS la detassazione della pensione attraverso l’invio di un formulario appositamente predisposto, da far firmare e timbrare dall’ufficio fiscale svizzero, il quale accerta la residenza estera del contribuente.
Pertanto, al fine di evitare una doppia imposizione, invitiamo i nostri lettori a rivolgersi al Patronato ACLI sia per la presentazione della domanda di pensione, sia per la verifica tempestiva della decisione di liquidazione.
Daniele Lupelli
Patronato ACLI Losanna
INFORMAZIONI FISCALI
Gli uffici del Patronato ACLI, con la collaborazione della nostra fiduciaria PA Services, sono a disposizione per informazioni e consulenza fiscale sia svizzera che italiana.