Secondo Pilastro
> SECONDO PILASTRO
Buongiorno
Vi scrivo per un informazione in merito agli averi del secondo pilastro, ho sentito che è possibile ritirare il capitale prima dell’età di vecchiaia e pertanto essendo interessato
all’argomento vi chiedo di avere delle delucidazioni in merito.
In attesa di un riscontro ci ringrazio anticipatamente e vi porgo cordiali saluti.
Antonio
Egregio signore
La legislazione svizzera consente in alcune circostanze di prelevare il capitale corrispondente alle prestazioni obbligatorie del II pilastro prima dell’età pensionabile.
I casi previsti sono i seguenti:
– quando il lavoratore lascia definitivamente la Svizzera;
– quando viene intrapresa un’attività indipendente in Svizzera
– in caso di acquisto o ristrutturazione dell’abitazione principale;
– quando il capitale accumulato è di importo esiguo.
In merito al ritiro del capitale per espatrio, l’applicazione del Regolamento CEE 1408/71 prevede che il rimborso dei fondi, quando un lavoratore si sposta da un Paese ad un altro,
è possibile solo a condizione che la persona non sia iscritta ad una assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, invalidità e superstiti nel nuovo Paese di residenza.
Quindi un per esempio un cittadino italiano che lascia definitivamente la Svizzera può ritirare il suo II pilastro, prima di aver raggiunto l’età regolare di pensionamento, 64 anni
per le donne e 65 anni per gli uomini, se non è iscritto all’Istituto di Previdenza del Paese in cui va a vivere.
Quindi in fase si domanda sarà necessario tramite un apposito formulario richiedere all’ente del paese dove andrà il cittadino la certificazione di non iscrizione, in questo caso a rispondere sarà l’INPS.
In caso di prelievo anticipato per avvio di un’attività indipendente, al fine di ottenere il prelievo in contanti dei propri averi pensionistici, occorre fornire all’istituto di previdenza la
prova dell’avvio dell’attività lucrativa indipendente: contratti di locazione, acquisto di materiale, conferma della Cassa AVS, iscrizione nel registro di commercio, etc.
La richiesta deve pervenire all’istituto di previdenza entro un anno dall’inizio dell’attività.
È possibile inoltre ritirare in anticipo i propri fondi pensionistici per acquistare un’abitazione, per ammortizzare un’ipoteca o acquistare quote di partecipazione a cooperative di costruzione di abitazioni.
L’abitazione deve essere in Svizzera o solo nel caso dei frontalieri nel paese di residenza.
Ci sono tuttavia alcune limitazioni:
– il prelievo anticipato può essere richiesto al massimo ogni cinque anni;
– dopo i 50 anni è prevista una limitazione del prelievo anticipato;
– chi è coniugato necessita del consenso scritto del coniuge, l’unione registrata è assimilata al matrimonio;
– in caso di alienazione della propria abitazione occorre, di regola, restituire l’importo prelevato;
– un prelievo anticipato riduce le rendite di vecchiaia, d’invalidità e per i superstiti.
L’ultimo caso di prelievo anticipato, si verifica quando, al termine del rapporto lavorativo, la prestazione di libero passaggio è inferiore al contributo annuo personale versato alla cassa pensioni.
Per ulteriori informazioni non esiti a contattare uno dei nostri uffici presenti in Svizzera, siamo a sua disposizione per chiarire ogni dubbio in merito alla normativa che regola la previdenza professionale.
Ufficio Informazioni e comunicazione
Patronato ACLI Svizzera
INFORMAZIONI FISCALI
Gli uffici del Patronato ACLI, con la collaborazione della nostra fiduciaria PA Services, sono a disposizione per informazioni e consulenza fiscale sia svizzera che italiana.