Secondo Pilastro
Dal 2020, ormai è risaputo, l’esenzione per i pensionati AIRE sulla prima casa è stata eliminata. Questa novità ha portato chiaramente molto scontento fra i nostri anziani all’estero che, dichiarando le proprietà in Italia al fisco svizzero, si ritengono soggetti ad una forma di doppia tassazione.
Tale esenzione, inoltre, a parere di molti Comuni non era automatica. Per poterne godere, dicono, occorreva presentare la dichiarazione IMU. Per tale ragione, a distanza di circa cinque anni, nonché in prossimità del termine di prescrizione, numerosi sono i pensionati residenti all’estero che nelle ultime settimane si recano presso i nostri Uffici con avvisi di accertamento esecutivi, per il mancato o parziale pagamento dell’IMU e della TASI, da parte dei Comuni italiani in cui sono proprietari di uno o più immobili.
Fino al 2019, la legge riconosceva ai pensionati AIRE il diritto all’esenzione IMU – TASI su una ed una sola unità abitativa posseduta in Italia, a condizione di essere iscritti, appunto, al registro degli italiani residenti all’estero, di non aver concesso in locazione o in comodato d’uso l’abitazione eletta come prima casa e di
essere già pensionati presso il Paese di residenza.
Ulteriori obblighi ed oneri non sono specificati dal legislatore. Difatti, la normativa, non essendo molto dettagliata, ha lasciato, e lascia tuttora, ampi margini di incertezza. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è intervenuto più volte, attraverso circolari e risoluzioni, già a partire dal 2015, per offrire delle
linee interpretative ai cittadini ed alle Amministrazioni Comunali.
La questione preliminare che viene in rilievo riguarda la sussistenza o meno dell’obbligo dichiarativo.
Stabilito ciò bisogna capire se si tratti di un obbligo che, ove non assolto, ha come conseguenza la perdita del diritto all’esenzione o meno.
Il MEF sul punto ha chiarito che nel caso in cui si fossero possedute più unità immobiliari, la scelta di quella
da esentare si sarebbe dovuta effettuare attraverso la dichiarazione IMU, nulla prevedendo circa la
decadenza dal diritto. E se si fosse proprietari di un solo immobile?
Anche in questo caso è da ritenere che l’obbligo sussista, poiché il Comune non ha la possibilità di venire autonomamente a conoscenza dello status di pensionato estero. Per cui, il cittadino deve dimostrare di aver percepito una pensione svizzera, esibendone un certificato (in Svizzera conosciuto come AHVRentenausweis) da richiedere alla propria Cassa di compensazione.
Inoltre, a parere di chi scrive, non essendo mai stato istituito un obbligo di presentazione della dichiarazione a pena di decadenza, come era invece previsto nel caso degli immobili merce dall’art. 2, comma 5-bis, dl n. 102 del 2013, il rapporto giuridico fra cittadino ed Amministrazione Comunale non può dirsi esaurito e dovrà, di conseguenza, essere riconosciuta l’esenzione.
Tuttavia, la mancata dichiarazione determinerebbe l’applicazione della relativa sanzione di 50 euro per
omessa presentazione, al pari di quanto avviene per la fattispecie degli immobili merce a seguito della recente abrogazione dell’obbligo dichiarativo a pena di decadenza.
Occorre quindi presentare istanza di annullamento o rettifica in autotutela nel termine di 60 giorni, allegando il certificato di pensione svizzera.
È da sottolineare che l’esenzione si estendeva a tutti i tipi di pensionati (anzianità invalidità, reversibilità), purché la pensione fosse erogata dal Paese estero di residenza e non (solo) dall’INPS o da Ente di altra Nazione.
Salvatore Crisogianni – Volontario Servizio Civile
Patronato ACLI di San Gallo
• IMU POSSIBILI NOVITÀ IN MATERIA DI ESENZIONE PER I RESIDENTI ALL’ESTERO
In questi giorni è in corso la discussione in Italia della Manovra di Bilancio, attualmente il comma 48 prevede a partire dal 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia e residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, una riduzione del 50% dell’IMU dovuta.
Se il testo approvato alla fine dell’iter parlamentare resterà invariato sarà nostra cura pubblicare, appena saranno disponibili tutte le indicazioni utili, delle informazioni più dettagliate in merito.
Ufficio Stampa e Comunicazione
Patronato ACLI Svizzera
GLI UFFICI DEL PATRONATO ACLI IN COLLABORAZIONE CON LA NOSTRA FIDUCIARIA DI RIFERIMENTO PA SERVICES SONO A DISPOSIZIONE PER INFORMAZIONI FISCALI, CALCOLO IMU-TASI, COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO/IRPEF,
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