SOGGETTI SOCIALI
Art. 19
Giovani delle ACLI (GA):
a) vive il percorso di aggregazione del Movimento di cui all’articolo 5 del presente Statuto;
b) organizza i giovani iscritti alle ACLI fino a 30 anni;
c) opera secondo un proprio regolamento ratificato dal Consiglio nazionale.
Art. 20
Coordinamento donne ACLI Svizzera:
a) rappresenta e promuove il ruolo delle donne delle ACLI in ogni sede interna ed esterna;
b) attiva e coordina iniziative di studio, formazione e azione sociale, nell’ambito delle linee programmatiche delle ACLI, tese a promuovere l’aggregazione delle donne e a valorizzarne il pensiero e l’esperienza;
c) concorre a formulare gli indirizzi dell’iniziativa delle ACLI e dei Servizi sociali per attivare azioni positive e strategie di pari opportunità;
d) stabilisce le modalità di funzionamento e di lavoro sulla base di un suo regolamento approvato dal Consiglio nazionale ACLI;
e) opera con gli strumenti e le risorse decise dal Consiglio nazionale ACLI;
f) organizza durante il mandato, un’Assemblea dei Coordinamenti Cantonali ed Intercantonali per verificare e programmare lo sviluppo della loro iniziativa.
ASSOCIAZIONI SPECIFICHE
Art. 21
Le Associazioni specifiche promosse dalle ACLI sono:
a) l’Unione Sportiva (US ACLI) con attività sportive e ludico-motorie rivolte alle persone di ogni età e categoria sociale;
b) l’Ente Nazionale ACLI Ricreazione Sociale (ENARS) con attività culturali, artistiche, musicali e ricreative;
Le Associazioni specifiche promosse dalle ACLI;
a) contribuiscono alla vita associativa del Movimento;
b) organizzano attività che, a partire dagli specifici bisogni ed interessi delle persone, aiutano a prendere consapevolezza delle loro potenzialità e favoriscono la partecipazione e l’impegno attivo;
c) sviluppano la loro dinamica associativa e progettuale con l’apporto di Organi eletti in base agli Statuti ed ai Regolamenti d’attuazione;
d) operano secondo propri Statuti approvati dal Consiglio Nazionale ACLI.