COMITATO NAZIONALE DEI SERVIZI
Art. 18
Il Presidente Nazionale o un suo delegato presiede il Comitato Nazionale dei Servizi e delle imprese promosse e/o partecipate dalle ACLI, con le finalità di:
a) curare il coordinamento e l’integrazione tra i servizi e le imprese e tra questa e il sistema aclista;
b) dare indirizzi sugli andamenti economico-finanziari e gestionali nonché sull’impiego delle risorse umane e strutturali;
c) implementare le politiche e gli orientamenti generali decisi dalla Presidenza nazionale nelle attività ordinarie dei servizi e delle imprese;
d) favorire la partecipazione ed il contributo delle imprese e dei servizi alla vita dell’associazione.
Il Comitato è composto dai direttori e/o responsabili tecnico gestionali e da tre componenti nominati dalla Presidenza nazionale.