Organi nazionali ACLI svizzere
Art. 13
Il Congresso Nazionale ACLI della Svizzera:
a) è composto dai delegati eletti dai Congressi Cantonali od Intercantonali in proporzione alla media degli iscritti negli ultimi 4 anni, secondo l’apposito regolamento;
b) elegge: il Presidente Nazionale;
c) elegge: i Consiglieri Nazionali di sua competenza;
d) verifica l’attività svolta e stabilisce gli indirizzi programmatici;
e) decide sulle proposte di modifica dello Statuto.
Art. 14
Il Consiglio Nazionale ACLI Svizzera:
a) è composto, con diritto di voto
– dal Presidente;
– dai Consiglieri eletti dal Congresso;
– dai Presidenti Cantonali od Intercantonali;
– dal Coordinatore Giovani delle ACLI (GA),
– dalla Responsabile del coordinamento donne;
– dal Responsabile dell’US-ACLI Svizzera;
– dal Responsabile dell’ENARS;
– dagli ex Presidenti nazionali se abbiano, dalla fine del proprio mandato, effettuato senza interruzioni il tesseramento alle Acli in Svizzera;
b) ratifica la composizione della Presidenza, proposta dal Presidente eletto;
c) nomina i componenti il Collegio Nazionale dei Probiviri;
d) nomina i componenti il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
e) ratifica la nomina di Commissioni di lavoro che la Presidenza ritiene necessarie per l’attuazione di progetti;
h) definisce gli obiettivi, il programma di attività, le strategie di realizzazione e ne verifica l’attuazione;
i) approva annualmente i bilanci;
j) convoca il Congresso Nazionale ACLI Svizzera: in via ordinaria ogni quattro anni; in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei Consigli Cantonali od Intercantonali che rappresentino non meno della metà degli iscritti.
l) convoca la Conferenza Organizzativa e Programmatica di metà mandato;
m) assolve i compiti del presente Statuto e del Regolamento di attuazione.
Art. 15
La Presidenza delle ACLI della Svizzera:
a) ratificata dal Consiglio Nazionale è composta da:
– Presidente;
– due Vicepresidenti;
– Segretario Organizzativo;
– Segretario Amministrativo;
b) fanno parte della Presidenza con diritto di voto i Presidenti Cantonali e Intercantonali, a titolo consultivo il Coordinatore Nazionale dei Giovani delle ACLI (GA) e la Responsabile del coordinamento donne;
c) la Presidenza dirige le ACLI nell’ambito del territorio della Confederazione Svizzera e del Principato del Liechtenstein;
d) assolve i compiti previsti dallo Statuto e dal regolamento di attuazione;
e) convoca il Consiglio Nazionale e ne prepara le riunioni.