Strutture
Art. 6
Le ACLI, costituite secondo gli articoli 60 e seguenti del codice civile Svizzero (CCS), sviluppano la vita associativa attraverso strutture:
a) di base: sul territorio i Circoli ed i Gruppi organizzati. Queste sono riconosciute dal Consiglio Cantonale od Intercantonale quali luoghi di incontro, formazione ed esperienze di auto organizzazione e volontariato;
b) Cantonali (o Intercantonali), con compiti di rappresentanza territoriale, promozione e programmazione delle attività delle ACLI, delle Associazioni specifiche e dei Servizi sociali. Sono istituite dal Consiglio Nazionale ACLI Svizzera, in coincidenza con uno o più Cantoni e Semicantoni della Confederazione Svizzera o del Principato del Liechtenstein purché abbiano un minimo di 200 soci e almeno tre Circoli.
c) Nazionale, con compiti di rappresentanza istituzionale e sociale, di indirizzo politico progettuale e governo del Movimento a livello di territorio della Confederazione Svizzera
e del Principato del Liechtenstein, di indirizzo programmatico e coordinamento delle attività delle strutture cantonali (o intercantonali) delle ACLI, delle Associazioni specifiche e dei Servizi sociali tenendo conto delle realtà linguistiche nazionali nel rapporto con le istituzioni locali.