Acli internazionali
Art. 46
a) Le ACLI (Associazioni Cristiane di Lavoratori Italiani) partecipano alla costruzione delle ACLI Internazionali (Associazioni Cristiane Lavoratori Internazionali) che recepiscono i primi quattro articoli del presente Statuto anche al fine di concorrere a sviluppare esperienze di collaborazione interetnica europea ed internazionale.
b) Sono riconosciute realtà acliste fuori del territorio italiano quelle che fanno parte della FAI (Federazione ACLI Internazionali).
c) Le realtà acliste Nazionali, nel rispetto dello Statuto, in particolare per quanto riguardano le norme per il tesseramento, con l’approvazione della FAI possono:
– costituire enti e associazioni secondo le legislazioni locali;
– federarsi od aderire ad altre associazioni di lavoratori cristiani locali che perseguono le stesse finalità ed abbiano programmi analoghi alle ACLI.
Art. 47
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizione di legge vigenti in materia.
Art. 48
Il Foro competente è quello di Zurigo.
Il presente Statuto è stato approvato dal XII Congresso Nazionale delle ACLI in Svizzera ed entra in vigore con il mandato 2016-2020.
Lugano, 23 ottobre 2016