Ricorsi
Art. 36
Avverso le delibere degli Organi delle ACLI:
a) ciascun socio proponente una nuova struttura di base, nel caso di mancato riconoscimento da parte del Consiglio Cantonale od Intercantonale, ha facoltà di ricorrere al Consiglio Nazionale della ACLI della Svizzera;
b) ciascun componente le Presidenze delle Strutture di base (Circoli) nei confronti delle quali il Consiglio Cantonale od Intercantonale ha deliberato lo scioglimento o la revoca del riconoscimento della Struttura, ha facoltà di ricorrere alla Presidenza Nazionale entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento;
c) ciascun consigliere Cantonale od Intercantonale ha facoltà di ricorrere al Consiglio Nazionale entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
d) Il Consiglio Nazionale delle ACLI della Svizzera esamina i ricorsi nella prima seduta utile.
e) La presentazione di ricorsi non sospende in alcun caso l’esecutività dei provvedimenti di scioglimento degli organi che è immediatamente operativa.