Garanzie statutarie
Art. 26
Collegio dei Probiviri:
Presso il Consiglio Nazionale delle ACLI della Svizzera è istituito il Collegio dei Probiviri che:
a) è composto da 4 probiviri eletti dal Consiglio Nazionale tra i soci che non rivestono alcuna carica all’interno degli organi cantonali od intercantonali e nazionale della Svizzera e non siano incorsi in sanzioni disciplinari;
b) elegge tra i propri componenti il Presidente del Collegio;
c) prende le proprie decisioni sui casi per i quali ne viene richiesta la competenza con la presenza di almeno 3 dei suoi componenti.
Art. 27
Il Collegio nazionale dei Probiviri ha giurisdizione sugli iscritti di tutto il territorio della Confederazione e del Principato del Liechtenstein e decide entro due mesi:
a) sulle denunce di violazione dello statuto o indegnità dei soci;
b) sui ricorsi presentati contro il rifiuto o l’accettazione di domande di iscrizione;
c) sui ricorsi presentati da soci contro provvedimenti degli organi cantonali od intercantonali delle ACLI della Svizzera.
Avverso i provvedimenti del Collegio nazionale dei Probiviri le parti in causa possono ricorrere al Consiglio Nazionale delle ACLI della Svizzera entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato.
Art. 28
a) Le denunce e i ricorsi al Collegio nazionale dei Probiviri devono essere presentate alle Presidenze Cantonali od intercantonali che le trasmettono con un proprio parere entro quindici giorni.
b) Il Collegio dei probiviri istruisce la denuncia sentendo gli interessati.
Art. 29
Sono misure disciplinari:
a) il richiamo;
b) la deplorazione;
c) la sospensione da un mese a due anni che, per i componenti gli organi, comporta la decadenza; la surroga è sospesa fino alla sentenza definitiva;
d) l’espulsione.
Il Collegio dei probiviri, entro dieci giorni, comunica e motiva agli interessati e agli organi denuncianti le decisioni assunte.
I soci espulsi per violazione allo statuto o indegnità possono essere riammessi solo con giudizio del Collegio dei probiviri che ha adottato la misura disciplinare.
Art. 30
Gli organi delle ACLI, in casi di particolari gravità, hanno facoltà di sospendere i soci denunciati; la sospensione deve comunque essere ratificata entro 20 giorni dal Collegio nazionale dei Probiviri, anche nel caso che esso non avesse ancora concluso l’esame della denuncia.