Iniziative specifiche
Art. 23
I Consigli Cantonali od Intercantonali e il Consiglio Nazionale delle ACLI della Svizzera, nell’ambito delle forme di impegno rivolte a soddisfare bisogni di particolare importanza per la qualità della vita indicate nell’articolo 3 del presente Statuto:
a) valutano l’opportunità di costituire iniziative specifiche di carattere associativo ed imprenditivo;
b) definiscono le loro finalità e modalità di azione;
c) indirizzano e coordinano le loro attività;
d) verificano la rispondenza dei risultati alle finalità istitutive ed agli obiettivi indicati.