Art. 1

Le Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani ed Internazionali (ACLI) fondano sul Messaggio Evangelico e sull’insegnamento della Chiesa la loro azione per la promozione dei lavoratori e operano per una società incui sia assicurato, secondo democrazia e giustizia, lo sviluppo integrale di ogni persona.


Art. 2

Le ACLI promuovono solidarietà e responsabilità per costruire una nuova qualità del lavoro e del vivere civile, nella convivenza e cooperazione fra culture ed etnie diverse, nella costruzione della pace, nella salvaguardia del creato.

Le ACLI associano lavoratori, e cittadini, uomini e donne, di qualsiasi nazionalità, che ne condividano le finalità e ne sottoscrivano il Patto Associativo.

Possono aderire alle ACLI Associazioni che si riconoscono negli scopi del Movimento e si impegnano a collaborare alla realizzazione delle attività.


Art. 3

Le ACLI, Movimento educativo e sociale, operano nella propria autonoma responsabilità per favorire la crescita e l’aggregazione dei diversi soggetti sociali e delle famiglie, attraverso la formazione, l’azione sociale, la promozione di servizi e realtà associative.

La formazione aclista, nel considerare la trascendente dignità della persona, sostiene processi volti alla maturazione di coscienza critica, all’esercizio di responsabilità in una coerente testimonianza di vita cristiana ecumenicamente aperta al dialogo.

L’azione sociale delle ACLI, a partire dall’esperienza di vita e di lavoro, di uomini e di donne, sollecita l’esercizio di responsabilità e sviluppa opportunità di partecipazione dei cittadini per la crescita delle società civili e la vitalità delle istituzioni.

I servizi sociali e le realtà associative promossi dalle ACLI costituiscono una rete di esperienze di solidarietà, di auto organizzazione, di volontariato e di imprenditività sociale per rispondere ai bisogni culturali, materiali e sociali delle persone:

a) nell’assistenza e tutela sociale, previdenziale, sanitaria e fiscale, attraverso il Patronato ACLI;

b) nella formazione ed orientamento professionale e nelle politiche del lavoro, attraverso l’Ente Nazionale ACLI per l’Istruzione Professionale (ENAIP) ed enti ad esso associati;

c) nelle molteplici attività inerenti le soggettività sociali, la cooperazione, il volontariato, l’ambiente, lo sport, il turismo e la cultura, attraverso apposite associazioni ed iniziative specifiche decise dal Consiglio Nazionale in sintonia con la FAI (Federazione ACLI Internazionali).


Art. 4

Le ACLI della Svizzera costituiscono un’organizzazione presente nella Confederazione e nel Principato del Liechtenstein, attraverso le strutture di base (i Circoli), gli organi Cantonali o Intercantonali e Nazionali. La sede delle ACLI nazionali della Svizzera è Zurigo.

Le ACLI della Svizzera:

a) favoriscono la partecipazione attiva degli associati per la realizzazione delle finalità statutarie e l’attuazione degli indirizzi definiti dai Congressi, dalle Conferenze organizzative e programmatiche e dagli organi;

b) promuovono la crescita spirituale ed alimentano la vita cristiana degli associati con itinerari di ascolto della Parola di Dio avvalendosi del sostegno pastorale richiesto alle comunità ecclesiali, ai vari livelli;

c) operano con scopi sociali, culturali ed assistenziali, senza fini di lucro, sulla base delle procedure definite negli appositi regolamenti approvati dal Consiglio Nazionale con il coinvolgimento dei Consigli Cantonali ed Intercantonali;

d) assumono iniziative atte a sviluppare la vita associativa promovendo attività formative di azione sociale, di volontariato, di autorganizzazione dei servizi e di imprese sociali;

e) sono dirette da organi democratici che si rinnovano in occasione dei Congressi e delle Assemblee di base, i cui componenti devono in ogni caso essere iscritti alle ACLI;

f) promuovono una cultura della legalità basata sui principi della Costituzione Cantonale e Federale.


Art. 5

L’associazione al Movimento aclista avviene attraverso l’iscrizione ad una struttura di base delle ACLI (Circolo) che dà diritto a partecipare alla vita associativa con elettorato attivo e passivo.

Le tessere delle ACLI sono emesse dalla Direzione Internazionale del Movimento e da questa alla Presidenza Nazionale delle ACLI della Svizzera poi distribuite alle strutture Cantonali od intercantonali.

Art. 6

Le ACLI, costituite secondo gli articoli 60 e seguenti del codice civile Svizzero (CCS), sviluppano la vita associativa attraverso strutture:

a) di base: sul territorio i Circoli ed i Gruppi organizzati. Queste sono riconosciute dal Consiglio Cantonale od Intercantonale quali luoghi di incontro, formazione ed esperienze di auto organizzazione e volontariato;

b) Cantonali (o Intercantonali), con compiti di rappresentanza territoriale, promozione e programmazione delle attività delle ACLI, delle Associazioni specifiche e dei Servizi sociali. Sono istituite dal Consiglio Nazionale ACLI Svizzera, in coincidenza con uno o più Cantoni e Semicantoni della Confederazione Svizzera o del Principato del Liechtenstein purché abbiano un minimo di 200 soci e almeno tre Circoli.

c) Nazionale, con compiti di rappresentanza istituzionale e sociale, di indirizzo politico progettuale e governo del Movimento a livello di territorio della Confederazione Svizzera

e del Principato del Liechtenstein, di indirizzo programmatico e coordinamento delle attività delle strutture cantonali (o intercantonali) delle ACLI, delle Associazioni specifiche e dei Servizi sociali tenendo conto delle realtà linguistiche nazionali nel rapporto con le istituzioni locali.

Art. 6

Le ACLI, costituite secondo gli articoli 60 e seguenti del codice civile Svizzero (CCS), sviluppano la vita associativa attraverso strutture:

a) di base: sul territorio i Circoli ed i Gruppi organizzati. Queste sono riconosciute dal Consiglio Cantonale od Intercantonale quali luoghi di incontro, formazione ed esperienze di auto organizzazione e volontariato;

b) Cantonali (o Intercantonali), con compiti di rappresentanza territoriale, promozione e programmazione delle attività delle ACLI, delle Associazioni specifiche e dei Servizi sociali. Sono istituite dal Consiglio Nazionale ACLI Svizzera, in coincidenza con uno o più Cantoni e Semicantoni della Confederazione Svizzera o del Principato del Liechtenstein purché abbiano un minimo di 200 soci e almeno tre Circoli.

c) Nazionale, con compiti di rappresentanza istituzionale e sociale, di indirizzo politico progettuale e governo del Movimento a livello di territorio della Confederazione Svizzera

e del Principato del Liechtenstein, di indirizzo programmatico e coordinamento delle attività delle strutture cantonali (o intercantonali) delle ACLI, delle Associazioni specifiche e dei Servizi sociali tenendo conto delle realtà linguistiche nazionali nel rapporto con le istituzioni locali.

Art. 9

Assemblea dei Presidenti:

L’Assemblea Cantonale o Intercantonale dei Presidenti delle strutture di base:

a) garantisce un maggiore coordinamento delle attività delle strutture stesse nella realizzazione degli indirizzi politico-programmatici del Consiglio Cantonale od Intercantonale delle ACLI;

b) elegge al proprio interno al momento del Congresso Cantonale o Intercantonale i componenti del Consiglio Cantonale od intercantonale di sua competenza;

c) viene convocata almeno una volta all’anno dalla Presidenza Cantonale od Intercantonale.


Art. 10

Il Congresso Cantonale od Intercantonale:

a) è costituito dai delegati eletti dalle Assemblee delle Strutture di base in proporzione alla media degli iscritti negli ultimi 4 anni e dai rappresentanti dei gruppi aderenti, secondo il regolamento congressuale;

b) determina il numero dei Consiglieri Cantonali od Intercantonali, formato da almeno 15 componenti;

c) elegge il Presidente Cantonale o Intercantonale;

d) elegge i 2/3 dei Consiglieri Cantonali od Intercantonali e i delegati al congresso nazionale;

e) verifica l’attività svolta e stabilisce gli indirizzi programmatici.


Art. 11

Il Consiglio Cantonale od Intercantonale:

a) è composto, con diritto di voto: dal Presidente e dai consiglieri eletti dal Congresso, dai Consiglieri eletti dall’Assemblea dei Presidenti delle strutture di base, dal Coordinatore dei Giovani delle ACLI (GA), dalla Responsabile del coordinamento Donne;

b) ratifica le cariche di Presidenza;

c) nomina i componenti il Collegio Cantonale od Intercantonale dei Revisori dei Conti;

d) definisce gli obiettivi, il programma cantonale od intercantonale di attività, le strategie di realizzazione e ne verifica l’attuazione;

e) approva annualmente i bilanci;

f) convoca il Congresso Cantonale od Intercantonale in via ordinaria ogni 4 anni; in via straordinaria su richiesta di almeno 1/3 delle strutture di base del suo territorio che rappresentino almeno la metà degli iscritti o su richiesta della Presidenza Nazionale delle ACLI Svizzere;

g) convoca la Conferenza Organizzativa e Programmatica Cantonale od Intercantonale di metà mandato;

h) assolve i compiti del presente statuto e del regolamento di attuazione.


Art. 12

La Presidenza Cantonale od Intercantonale:

a) dirige le ACLI nell’ambito del suo territorio comprendente uno o più Cantoni della Confederazione Svizzera nonché del Principato del Liechtenstein;

b) assolve ai compiti previsti dallo Statuto e dal regolamento di attuazione;

c) convoca il Consiglio Cantonale od Intercantonale e ne prepara le riunioni.

Art. 13

Il Congresso Nazionale ACLI della Svizzera:

a) è composto dai delegati eletti dai Congressi Cantonali od Intercantonali in proporzione alla media degli iscritti negli ultimi 4 anni, secondo l’apposito regolamento;

b) elegge: il Presidente Nazionale;

c) elegge: i Consiglieri Nazionali di sua competenza;

d) verifica l’attività svolta e stabilisce gli indirizzi programmatici;

e) decide sulle proposte di modifica dello Statuto.


Art. 14

Il Consiglio Nazionale ACLI Svizzera:

a) è composto, con diritto di voto

– dal Presidente;

– dai Consiglieri eletti dal Congresso;

– dai Presidenti Cantonali od Intercantonali;

– dal Coordinatore Giovani delle ACLI (GA),

– dalla Responsabile del coordinamento donne;

– dal Responsabile dell’US-ACLI Svizzera;

– dal Responsabile dell’ENARS;

– dagli ex Presidenti nazionali se abbiano, dalla fine del proprio mandato, effettuato senza interruzioni il tesseramento alle Acli in Svizzera;

b) ratifica la composizione della Presidenza, proposta dal Presidente eletto;

c) nomina i componenti il Collegio Nazionale dei Probiviri;

d) nomina i componenti il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;

e) ratifica la nomina di Commissioni di lavoro che la Presidenza ritiene necessarie per l’attuazione di progetti;

h) definisce gli obiettivi, il programma di attività, le strategie di realizzazione e ne verifica l’attuazione;

i) approva annualmente i bilanci;

j) convoca il Congresso Nazionale ACLI Svizzera: in via ordinaria ogni quattro anni; in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei Consigli Cantonali od Intercantonali che rappresentino non meno della metà degli iscritti.

l) convoca la Conferenza Organizzativa e Programmatica di metà mandato;

m) assolve i compiti del presente Statuto e del Regolamento di attuazione.


Art. 15

La Presidenza delle ACLI della Svizzera:

a) ratificata dal Consiglio Nazionale è composta da:

– Presidente;

– due Vicepresidenti;

– Segretario Organizzativo;

– Segretario Amministrativo;

b) fanno parte della Presidenza con diritto di voto i Presidenti Cantonali e Intercantonali, a titolo consultivo il Coordinatore Nazionale dei Giovani delle ACLI (GA) e la Responsabile del coordinamento donne;

c) la Presidenza dirige le ACLI nell’ambito del territorio della Confederazione Svizzera e del Principato del Liechtenstein;

d) assolve i compiti previsti dallo Statuto e dal regolamento di attuazione;

e) convoca il Consiglio Nazionale e ne prepara le riunioni.

Art. 16

Il Consiglio Nazionale ACLI della Svizzera convoca, a metà mandato, con criteri di rappresentatività, la Conferenza Organizzativa e programmatica, da svolgersi a livello nazionale, la quale verifica:

a) l’efficacia delle forme di aggregazione;

b) la rispondenza della proposta associativa alle trasformazioni in atto nella società locale multilinguistica, multiculturale e multietnica;

c) la vitalità delle realtà di base e cantonali distribuite nel territorio;

d) la funzionalità degli Organi delle ACLI;

e) la funzionalità dei Servizi Sociali;

f) definisce strategie e delibera azioni di programmazione progettuale, organizzativa ed amministrativa;

g) decide in merito alle proposte di modifiche al presente Statuto delle ACLI della Svizzera da presentare al Congresso Nazionale.

Art. 17

Le ACLI promuovono Servizi sociali per soddisfare i bisogni e gli interessi dei cittadini che ad esse si rivolgono e quale forma di partecipazione alla vita associativa e sensibilizzazione all’impegno sociale. Sono promossi a tal fine:

a) il Patronato ACLI per i servizi sociali dei lavoratori;

b) l’ENAIP, Ente Nazionale ACLI per l’istruzione Professionale.

Il Presidente delle ACLI è anche il Presidente dei Servizi da esse promossi, con facoltà di attribuire tale responsabilità ad un altro componente con diritto di voto.

Art. 17

Le ACLI promuovono Servizi sociali per soddisfare i bisogni e gli interessi dei cittadini che ad esse si rivolgono e quale forma di partecipazione alla vita associativa e sensibilizzazione all’impegno sociale. Sono promossi a tal fine:

a) il Patronato ACLI per i servizi sociali dei lavoratori;

b) l’ENAIP, Ente Nazionale ACLI per l’istruzione Professionale.

Il Presidente delle ACLI è anche il Presidente dei Servizi da esse promossi, con facoltà di attribuire tale responsabilità ad un altro componente con diritto di voto.

Art. 19

Giovani delle ACLI (GA):

a) vive il percorso di aggregazione del Movimento di cui all’articolo 5 del presente Statuto;

b) organizza i giovani iscritti alle ACLI fino a 30 anni;

c) opera secondo un proprio regolamento ratificato dal Consiglio nazionale.


Art. 20

Coordinamento donne ACLI Svizzera:

a) rappresenta e promuove il ruolo delle donne delle ACLI in ogni sede interna ed esterna;

b) attiva e coordina iniziative di studio, formazione e azione sociale, nell’ambito delle linee programmatiche delle ACLI, tese a promuovere l’aggregazione delle donne e a valorizzarne il pensiero e l’esperienza;

c) concorre a formulare gli indirizzi dell’iniziativa delle ACLI e dei Servizi sociali per attivare azioni positive e strategie di pari opportunità;

d) stabilisce le modalità di funzionamento e di lavoro sulla base di un suo regolamento approvato dal Consiglio nazionale ACLI;

e) opera con gli strumenti e le risorse decise dal Consiglio nazionale ACLI;

f) organizza durante il mandato, un’Assemblea dei Coordinamenti Cantonali ed Intercantonali per verificare e programmare lo sviluppo della loro iniziativa.

 


ASSOCIAZIONI SPECIFICHE

 

Art. 21

 

Le Associazioni specifiche promosse dalle ACLI sono:

a) l’Unione Sportiva (US ACLI) con attività sportive e ludico-motorie rivolte alle persone di ogni età e categoria sociale;

b) l’Ente Nazionale ACLI Ricreazione Sociale (ENARS) con attività culturali, artistiche, musicali e ricreative;

Le Associazioni specifiche promosse dalle ACLI;

a) contribuiscono alla vita associativa del Movimento;

b) organizzano attività che, a partire dagli specifici bisogni ed interessi delle persone, aiutano a prendere consapevolezza delle loro potenzialità e favoriscono la partecipazione e l’impegno attivo;

c) sviluppano la loro dinamica associativa e progettuale con l’apporto di Organi eletti in base agli Statuti ed ai Regolamenti d’attuazione;

d) operano secondo propri Statuti approvati dal Consiglio Nazionale ACLI.

Art. 22

Le ACLI promuovono il volontariato come:

a) risorsa basilare per il sostegno della loro vita associativa;

b) attività di solidarietà con le persone, le famiglie e le comunità organizzate nelle forme previste dalle leggi nazionali e cantonali svizzere, attraverso apposite associazioni promosse ai vari livelli;

c) forme di impegno per la solidarietà e la cooperazione tra le Nazioni ed i popoli nell’ambito di iniziative di volontariato internazionale rivolte ad educare alla pace ed alla mondialità.

Art. 23

I Consigli Cantonali od Intercantonali e il Consiglio Nazionale delle ACLI della Svizzera, nell’ambito delle forme di impegno rivolte a soddisfare bisogni di particolare importanza per la qualità della vita indicate nell’articolo 3 del presente Statuto:

a) valutano l’opportunità di costituire iniziative specifiche di carattere associativo ed imprenditivo;

b) definiscono le loro finalità e modalità di azione;

c) indirizzano e coordinano le loro attività;

d) verificano la rispondenza dei risultati alle finalità istitutive ed agli obiettivi indicati.

Art. 24

Il Presidente Nazionale è responsabile degli strumenti di comunicazione e d’informazione: comunicati stampa, sito web, social media, rivista periodica “Il Dialogo”.  

             1) per la gestione operativa dei vari settori il Presidente può incaricare uno o più delegati mantenendo la supervisione.

             2) “Il Dialogo” è l’organo d’informazione delle ACLI Svizzera che ne sostiene i costi. È redatto con contributi volontari e distribuito gratuitamente                      a tutti i soci. Il bilancio del periodico non ha attivi contabili né li prevede; in ogni caso è vietata la distribuzione di eventuali utili, in qualsiasi                          forma ipotizzabile. 

Art. 25

I componenti la Presidenza Nazionale ACLI Svizzera ed i Presidenti Cantonali sono incompatibili:

  1. a) nell’ambito istituzionale: con responsabilità di governo a tutti i livelli;
  2. b) nell’ambito dei partiti: con l’appartenenza alle Direzioni e agli organi esecutivi a tutti i livelli.

Art. 26

a) dipendenti delle strutture delle ACLI e dei Servizi sociali nonché delle realtà associative e di ogni altra iniziativa da esse promosse ai vari livelli di cui all’Art. 3 non possono essere più del 25% dei Consiglieri nazionali; i dipendenti eventualmente eletti in soprannumero devono optare, entro 15 giorni dalla elezione degli organi direttivi, dandone comunicazione scritta alla Presidenza nazionale delle ACLI della Svizzera.

I Consigli Cantonali od Intercantonali, al proprio livello, possono regolamentare la materia in base alle rispettive esigenze, anche diminuendo la percentuale sopraindicata, che resta comunque il limite massimo;

b) i Coordinatori e i Direttori dei Servizi sociali e di ogni altra iniziativa promossa dalle ACLI, non possono far parte con voto deliberativo degli organi esecutivi del Movimento al livello in cui essi esercitano tali incarichi;

c) coloro che hanno un rapporto di lavoro o di consulenza professionale con i Servizi sociali delle ACLI, ovvero che sono ivi distaccati dalla Presidenza delle ACLI, non possono essere nominati o designati a far parte degli organi direttivi o di amministrazione con i quali vige tale rapporto;

d) la responsabilità di Presidente Nazionale e Cantonale o Intercantonale non può essere ricoperta per più di due mandati completi e consecutivi. In casi eccezionali, o qualora in sede di Congresso non ci siano altre candidature, la carica di Presidente Cantonale o Intercantonale può essere ricoperta non oltre un terzo mandato fino a quando non venga individuato dal Consiglio un successore;

e) le cariche di Presidente Nazionale, Cantonale o Intercantonale e di Circolo sono incompatibili tra di loro. Non sono ammesse deroghe.

Art. 27

Collegio dei Probiviri:

Presso il Consiglio Nazionale delle ACLI della Svizzera è istituito il Collegio dei Probiviri che:

a) è composto da 4 probiviri eletti dal Consiglio Nazionale tra i soci che non rivestono alcuna carica all’interno degli organi cantonali od intercantonali e nazionale della Svizzera e non siano incorsi in sanzioni disciplinari;

b) elegge tra i propri componenti il Presidente del Collegio;

c) prende le proprie decisioni sui casi per i quali ne viene richiesta la competenza con la presenza di almeno 3 dei suoi componenti.


Art. 28

Il Collegio nazionale dei Probiviri ha giurisdizione sugli iscritti di tutto il territorio della Confederazione e del Principato del Liechtenstein e decide entro due mesi:

a) sulle denunce di violazione dello statuto o indegnità dei soci;

b) sui ricorsi presentati contro il rifiuto o l’accettazione di domande di iscrizione;

c) sui ricorsi presentati da soci contro provvedimenti degli organi cantonali od intercantonali delle ACLI della Svizzera.

Avverso i provvedimenti del Collegio nazionale dei Probiviri le parti in causa possono ricorrere al Consiglio Nazionale delle ACLI della Svizzera entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato.


Art. 29

a) Le denunce e i ricorsi al Collegio nazionale dei Probiviri devono essere presentate alle Presidenze Cantonali od intercantonali che le trasmettono con un proprio parere entro quindici giorni.

b) Il Collegio dei probiviri istruisce la denuncia sentendo gli interessati.


Art. 30

Sono misure disciplinari:

a) il richiamo;

b) la deplorazione;

c) la sospensione da un mese a due anni che, per i componenti gli organi, comporta la decadenza; la surroga è sospesa fino alla sentenza definitiva;

d) l’espulsione.

Il Collegio dei probiviri, entro dieci giorni, comunica e motiva agli interessati e agli organi denuncianti le decisioni assunte.

I soci espulsi per violazione allo statuto o indegnità possono essere riammessi solo con giudizio del Collegio dei probiviri che ha adottato la misura disciplinare.


Art. 31

Gli organi delle ACLI, in casi di particolari gravità, hanno facoltà di sospendere i soci denunciati; la sospensione deve comunque essere ratificata entro 20 giorni dal Collegio nazionale dei Probiviri, anche nel caso che esso non avesse ancora concluso l’esame della denuncia.

Art. 32

La Presidenza Nazionale ha facoltà di nominare un proprio incaricato per assolvere temporaneamente ad una o più competenze previste dallo Statuto non assolte dagli organi cantonali od intercantonali.


Art. 33
               

La Presidenza Nazionale ha facoltà di sciogliere la Presidenza Cantonale od Intercantonale quando questa viene meno alle sue funzioni o esplica attività contrarie agli indirizzi delle ACLI.

In tali casi la Presidenza Nazionale convoca, entro 30 giorni, il Consiglio Cantonale od Intercantonale per procedere alla elezione della nuova Presidenza.


Art. 34

a) Il Consiglio Nazionale ha la facoltà di provvedere alle modifiche statutarie limitatamente agli eventuali adeguamenti utili ad uniformare norme degli statuti delle Associazioni aderenti alla FAI (Federazione ACLI Internazionali).

b) Il Consiglio Nazionale ha facoltà di sciogliere il Consiglio Cantonale od Intercantonale qualora venga meno alle sue funzioni, o assuma deliberazioni e atteggiamenti contrari agli indirizzi delle ACLI, e di nominare contestualmente un Commissario.

c) Con lo scioglimento dei Consigli decadono anche gli organi dei Servizi allo stesso livello.

d) Per analoghi motivi la Direzione delle ACLI Internazionali ha facoltà di sciogliere il Consiglio Nazionale delle ACLI della Svizzera e di nominare un Commissario che comunque deve essere un Socio delle ACLI locali e avere dimora in Svizzera.

Gli Organi responsabili sono tenuti a comunicare per iscritto il provvedimento ai componenti dei Consigli disciolti.


Art. 35

a) Eventuali mozioni di sfiducia costruttiva o richieste di «impeachment» del Presidente nazionale devono essere presentate da almeno 1/3 dei componenti con diritto di voto del Consiglio Nazionale e
di eleggere i delegati nazionali al Congresso ACLI Italia.

b) Sulle proposte di «impeachment» si pronuncia il Collegio Nazionale dei Probiviri.

c) La mozione di sfiducia è approvata se ottiene la maggioranza dei componenti il Consiglio Nazionale.

d) In caso di accoglimento di «impeachment» e mozione di sfiducia il Consiglio elegge il nuovo Presidente con la maggioranza dei 2/3 dei componenti con diritto di voto per il proseguo del mandato.

e) Nel caso che non si raggiunga tale quorum occorre riconvocare il Congresso Nazionale a cura del Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri.


Art. 36    

a) In caso di costituzione di una nuova struttura Cantonale od intercantonale all’interno del territorio della Confederazione Svizzera e del Principato del Liechtenstein secondo quanto previsto dall’art. 6, lettera b), la Presidenza nazionale nomina un Delegato che ha il compito di giungere a costituire gli organi democratici statutari.

b) Il Delegato rappresenta a tutti gli effetti le ACLI e i Servizi sociali nel Cantone o territorio interessato sino alla costituzione degli organi elettivi o alla revoca della nomina da parte della Presidenza Nazionale.

c) Se in una struttura Cantonale o Intercantonale già attiva vengono meno i requisiti di cui al previsto art. 6, lettera b), la Presidenza nazionale verifica con la stessa Presidenza Cantonale o Intercantonale se vi siano i presupposti di mantenere la struttura o aggregare i Circoli ad una vicina struttura Cantonale.    

d) L’entrata in funzione di una nuova struttura Cantonale od Intercantonale viene votata in via definitiva e a maggioranza semplice dal Consiglio Nazionale. 

Art. 37

Avverso le delibere degli Organi delle ACLI:

a) ciascun socio proponente una nuova struttura di base, nel caso di mancato riconoscimento da parte del Consiglio Cantonale od Intercantonale, ha facoltà di ricorrere al Consiglio Nazionale della ACLI della Svizzera;

b) ciascun componente le Presidenze delle Strutture di base (Circoli) nei confronti delle quali il Consiglio Cantonale od Intercantonale ha deliberato lo scioglimento o la revoca del riconoscimento della Struttura, ha facoltà di ricorrere alla Presidenza Nazionale entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento;

c) ciascun consigliere Cantonale od Intercantonale ha facoltà di ricorrere al Consiglio Nazionale entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

d) Il Consiglio Nazionale delle ACLI della Svizzera esamina i ricorsi nella prima seduta utile.

e) La presentazione di ricorsi non sospende in alcun caso l’esecutività dei provvedimenti di scioglimento degli organi che è immediatamente operativa.

Art. 38

a) Il Presidente nazionale delle ACLI della Svizzera rappresenta legalmente le ACLI nei confronti di terzi per le questioni aventi interesse nazionale.

b) Le ACLI rispondono unicamente delle obbligazioni assunte dal loro legale rappresentate ovvero da chi ne ha legittimamente i poteri.

c) I Presidenti Cantonali od Intercantonali e delle strutture di base (Circoli) hanno la rappresentanza legale delle ACLI relativamente ai rispettivi livelli, anche in giudizio.


Art. 39

a) Per tutte le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario è necessaria, oltre alla firma del Presidente delle ACLI, quella del componente la Presidenza a ciò designato.

b) Le Presidenze cantonali od intercantonali e nazionale delle ACLI della Svizzera possono per altro nominare un altro componente di Presidenza per le incombenze di cui

sopra in sostituzione del Presidente e del componente la Presidenza designato in caso di assenza o impedimento di uno dei due.

c) Qualsiasi impegno che comporti responsabilità finanziarie deve comunque risultare dal processo verbale previsto dall’Art. 41.

d) Le strutture di base, gli organi cantonali od intercantonali e nazionale delle ACLI della

Svizzera rispondono direttamente per le obbligazioni assunte ai rispettivi livelli e non impegnano in tale campo i gradi superiori o inferiori.

e) Ciascuna struttura ha proprie responsabilità decisionali ed amministrative nell’ambito territoriale o ambientale di competenza.

f) È esclusa ogni responsabilità personale dei soci, ai quali non spetta nessun diritto sul patrimonio sociale.


Art. 40

a) Ogni organo collegiale delle ACLI, con funzioni amministrative, è affiancato da un Collegio di revisori il quale cura la verifica di tutti gli atti amministrativi (delibere e bilanci), provvedendo a redigere un’apposita relazione, in occasione della presentazione dei bilanci annuali, relativi agli anni solari, agli organi competenti per l’approvazione.

b) I Revisori sono eletti dagli stessi organi collegiali che esprimono i corrispondenti organi direttivi.

c) Il Collegio dei revisori è composto da tre revisori effettivi e da due supplenti.


Art. 41

a) Il patrimonio delle ACLI è costituito dai contributi dei soci e da tutti i beni mobili ed immobili ad esse pervenuti per qualsiasi titolo o causa.

b) I singoli soci, in caso di recesso, non potranno chiedere alle ACLI la divisione del fondo comune ne pretendere quota alcuna.

c) I beni patrimoniali delle ACLI di proprietà o di pertinenza delle singole strutture di base devono essere inventariati con obbligo di depositare detto inventario presso la Presidenza Nazionale delle ACLI della Svizzera.

d) Le Presidenze Cantonali od Intercantonali devono trasmettere alla Presidenza Nazionale delle ACLI della Svizzera l’inventario dei beni delle ACLI di loro pertinenza unitamente all’inventario dei beni delle strutture di base presso di loro depositati.


Art. 42

In caso di scioglimento delle strutture di base o di volontaria disaggregazione dalla Direzione Nazionale delle ACLI della Svizzera, i beni patrimoniali di proprietà o di pertinenza della singola struttura si trasferiscono direttamente in capo alla Presidenza Cantonale od Intercantonale e da questa per gli stessi motivi alla Presidenza Nazionale tenendo conto delle norme del codice civile svizzero riguardanti i rapporti di cessioni patrimoniali ad enti, istituzioni od organizzazioni con personalità giuridica non registrata in Svizzera.

Qualora tale possibilità fosse giuridicamente impraticabile i beni patrimoniali in titolo devono essere devoluti ad un ente od istituzione senza scopo di lucro e di carattere sociale vicina alle ACLI.


Art. 43

Di tutte le riunioni degli organi delle ACLI, deve essere redatto un processo verbale. Questo, dopo la lettura nell’ambito dell’organo interessato deve essere datato e sottoscritto dal redattore (Segretario, Verbalista) e dal Presidente dell’organo stesso.


Art. 44

I regolamenti di applicazione dello Statuto approvato dal Consiglio Nazionale delle ACLI della Svizzera ne costituiscono parte integrante. Qualora detti regolamenti dell’Associazione contraddicono lo Statuto, quest’ultimo ha la priorità.


Art. 45

Le proposte di modifiche allo Statuto debbono essere inoltrate al Consiglio Nazionale delle ACLI della Svizzera dai Consigli e dai Congressi Cantonali od Intercantonali entro la data stabilita dal regolamento.

Lo statuto può essere modificato solo con decisione del Congresso Nazionale con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei delegati.   


Art. 46

Lo scioglimento delle ACLI può essere deciso soltanto da un Congresso Nazionale straordinario, appositamente convocato, con decisione, espressa a scrutinio segreto, di almeno 3/4 dei voti.

Art. 47

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizione di legge vigenti in materia.

Il Foro competente è quello di Zurigo.

Il presente Statuto è stato approvato dal XIIi Congresso Nazionale delle ACLI in Svizzera ed entra in vigore con il mandato 2021-2024.


Lugano, 14 novembre 2021

Scarica lo Statuto PDF